Art. 4.
(Trasparenza amministrativa).

      1. Le pubbliche amministrazioni curano la pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale dell'ammontare complessivo dei crediti da ritardato pagamento che le imprese vantano nei loro confronti alla data del 31 dicembre dell'anno solare precedente.
      2. Le imprese titolari di crediti da ritardato pagamento possono esercitare,

 

Pag. 6

individualmente o collettivamente, i diritti di accesso previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia direttamente sia a mezzo delle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso può essere, altresì, rivolto a conoscere i termini, le modalità e le condizioni di rimborso di crediti da ritardato pagamento nel caso di una pluralità di imprese creditrici.